Assemblea consortile
L'assemblea dei rappresentanti legali degli enti consorziati è l'organo di indirizzo del Consorzio.
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto consortile:
1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati e dai Rappresentanti legali degli altri Enti Aderenti o loro delegati,
2. I membri dell'Assemblea restano in carica fino a tanto che non decadono dalle loro funzioni, o, in caso di delega, con il venir meno dell'atto di delega.
3. La quota di partecipazione dei Comuni consorziati è determinata in rapporto agli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, dividendo il numero degli stessi per 100 (cento) e arrotondando il risultato all'unità inferiore o superiore, se i decimali sono rispettivamente inferiori o uguali a 50 centesimi, o superiori a 50 centesimi, mentre per gli altri Enti pubblici viene stabilita di comune accordo, al momento dell’adesione, una cifra di “abitanti equivalenti”, proporzionata alla quantità e qualità dei servizi richiesti e da fornire da parte del Consorzio. Tale cifra potrà essere riconsiderata ogni tre anni in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo.
L'art. 12 dello Statuto regola le competenze dell'Assemblea.
Spetta all'Assemblea deliberare:
a. l'elezione del Presidente dell'Assemblea;
b. la nomina del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente;
c. la formazione dei programmi generali di attività del Consorzio, compresi i criteri relativi all'ordinamento degli uffici e servizi;
d. l'approvazione del bilancio annuale di previsione e di quello pluriennale, le relative variazioni di bilancio, ed il conto consuntivo;
e. l'approvazione dei regolamenti consortili non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e le loro modifiche;
f. l'approvazione dello statuto e le modifiche dello stesso, in base all’art. 24 della L.R. n. 1/2006, comma 3;
g. la contrazione di mutui;
h. gli acquisti, le alienazioni e le relative permute dei beni immobili, qualora non siano stati previsti in programmi generali di attività;
i. l'istituzione di commissioni;
j. l'attribuzione dell'indennità di carica a favore del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione;
k. L’accoglimento della richiesta di adesione al Consorzio da parte di altri Comuni o altri Enti pubblici e la definizione per questi ultimi della cifra di “abitanti equivalenti”;
l. La nomina del Revisore dei Conti, iscritto all’albo dei Revisori contabili.
I rappresentanti degli enti, nominati ai sensi dello statuto o delegati, sono:
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto consortile:
1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati e dai Rappresentanti legali degli altri Enti Aderenti o loro delegati,
2. I membri dell'Assemblea restano in carica fino a tanto che non decadono dalle loro funzioni, o, in caso di delega, con il venir meno dell'atto di delega.
3. La quota di partecipazione dei Comuni consorziati è determinata in rapporto agli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, dividendo il numero degli stessi per 100 (cento) e arrotondando il risultato all'unità inferiore o superiore, se i decimali sono rispettivamente inferiori o uguali a 50 centesimi, o superiori a 50 centesimi, mentre per gli altri Enti pubblici viene stabilita di comune accordo, al momento dell’adesione, una cifra di “abitanti equivalenti”, proporzionata alla quantità e qualità dei servizi richiesti e da fornire da parte del Consorzio. Tale cifra potrà essere riconsiderata ogni tre anni in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo.
L'art. 12 dello Statuto regola le competenze dell'Assemblea.
Spetta all'Assemblea deliberare:
a. l'elezione del Presidente dell'Assemblea;
b. la nomina del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente;
c. la formazione dei programmi generali di attività del Consorzio, compresi i criteri relativi all'ordinamento degli uffici e servizi;
d. l'approvazione del bilancio annuale di previsione e di quello pluriennale, le relative variazioni di bilancio, ed il conto consuntivo;
e. l'approvazione dei regolamenti consortili non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e le loro modifiche;
f. l'approvazione dello statuto e le modifiche dello stesso, in base all’art. 24 della L.R. n. 1/2006, comma 3;
g. la contrazione di mutui;
h. gli acquisti, le alienazioni e le relative permute dei beni immobili, qualora non siano stati previsti in programmi generali di attività;
i. l'istituzione di commissioni;
j. l'attribuzione dell'indennità di carica a favore del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione;
k. L’accoglimento della richiesta di adesione al Consorzio da parte di altri Comuni o altri Enti pubblici e la definizione per questi ultimi della cifra di “abitanti equivalenti”;
l. La nomina del Revisore dei Conti, iscritto all’albo dei Revisori contabili.
I rappresentanti degli enti, nominati ai sensi dello statuto o delegati, sono:
Comune / Ente | Abitanti | Quote |
FOGLIANO REDIPUGLIA | 2981 | 30 |
MONFALCONE | 29637 | 296 |
RONCHI DEI LEGIONARI | 11807 | 118 |
SAGRADO | 2167 | 22 |
S. CANZIAN D'ISONZO | 6027 | 60 |
S. PIER D'ISONZO | 1985 | 20 |
STARANZANO | 7184 | 72 |
TURRIACO | 2814 | 28 |
CONSORZIO BONIFICA VENEZIA GIULIA | 250 | 2 |
Totale | 64852 | 648 |